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Cantieri edilizi e Coronavirus

Cantieri edilizi e Coronavirus

Il Coronavirus può portare alla sospensione del cantiere edile. In quali casi? Quale procedura seguire?

Categorie: Primo PianoDalla FederazioneNews Tecniche

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Precisazioni e suggerimenti relativi ai comportamenti da adottare per quanto attiene a eventuali sospensioni dei lavori in edilizia derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica da Coronarivus.


Nessuno specifico provvedimento ha finora disposto la sospensione dell'attività edile e dei lavori di costruzione sul territorio nazionale
. Per gli immobili in corso di costruzione si possono in ogni caso verificare condizioni tali da rendere inevitabile il rinvio dei lavori e la sospensione degli stessi per differenti cause legate alla situazione in corso: difficoltà di mobilità dei lavoratori per le restrizioni in atto, mancato reperimento dei materiali, ecc.. 

In tal caso, la Cooperativa di abitazione dovrà contattare l’impresa esecutrice dei lavori e la Direzione Lavori per accertare tali cause e disporre se necessario il rinvio o la sospensione a seconda delle fattispecie. Nella comunicazione, che sarà effettuata a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento o anche consegnata a mano e firmata per accettazione, dovrà essere indicato il periodo del rinvio o della sospensione, che decorrono non prima del 9 marzo 2020 fino alla cessata emergenza sanitaria, nonché i motivi posti a fondamento del differimento.
In merito al rapporto con i soci prenotatari degli alloggi, la Cooperativa dovrà comunicare agli stessi le circostanze che comportano la modifica dei termini per la stipula dei rogiti definitivi di assegnazione, per i pagamenti e per l’ultimazione dei lavori. 

Si fa presente che molte Amministrazioni comunali, a seguito dei DPCM 8-3-2020, 9-3-2020 e 11-3-2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno precisato che qualora il committente - come il caso delle Cooperative di abitanti - e il Direttore Lavori dispongano il rinvio o la sospensione dei lavori, ciò costituisce fattispecie di proroga dei titoli edilizi da comunicare al Comune, in quanto “fatto sopravvenuto” ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia) estraneo alla volontà del permesso di costruire o di qualsivoglia altro titolo edilizio. 

Naturalmente, la proroga è accordata per il periodo che intercorre tra il giorno dell’avvenuto rinvio o sospensione dei lavori disposti dal committente e Direttore Lavori, non prima del 9 marzo 2020, fino al giorno della cessata emergenza epidemiologica disposta dalle Autorità competenti. Per la ripresa dell’attività, sarà necessario presentare al Comune competente una ulteriore comunicazione in tal senso.

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