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Novità Bonus Edilizi 2023

Novità Bonus Edilizi 2023

Aggiornamento Superbonus da 110 a 90 e gli altri bonus minori 

Categorie: Primo PianoDalla FederazioneNews Tecniche

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Anche nel 2023 sono disponibili bonus edilizi e agevolazioni. Ma con modifiche sostanziali a seguito della legge di bilancio 2023 e soprattutto del Decreto “Aiuti-quater”  (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.1.2023). Si riduce tranne che per alcune eccezioni, l’aliquota agevolativa del superbonus al 90%; viene cancellato il bonus facciate; si inserisce l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.

 

Superbonus al 90%

L’aliquota della detrazione non sarà più unica, al 110%, ma scende al 90% tranne che per alcune eccezioni. Nel 2023 l'aliquota varia a seconda del soggetto beneficiario anziché dei tipi di interventi e dell’osservanza di talune condizioni.

 

Per le Cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli ex IACP ed enti equivalenti e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, la detrazione spetta nella misura del 110% 

  • per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023
  • per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per i condomini, le persone fisiche proprietarie di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e le Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, la detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 nei seguenti casi:

a) la CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2022 e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022;

b) per i condomini se la CILAS sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022;

c) per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulti presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Con il comma 10 della legge di bilancio 2023, concernente l’efficientamento energetico degli edifici, la detrazione nella misura del 110% viene accordata anche per le spese relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi però dagli immobili ove sono realizzati gli interventi così detti “trainanti”, a condizione che tali immobili siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di interesse pubblico o paesaggistico. Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle organizzazioni non lucrative, la detrazione prevista per gli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche viene riconosciuta fino alla soglia di 200 chilowatt con l’aliquota del 110 per cento.

 

Nei casi che non rientrano in quelli sopra elencati, la detrazione spetta nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
  • 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota si applicherà nella misura del 70% e nel 2025 al 65%.

L’aliquota è confermata nella misura del 110% fino al 2025 per quanto riguarda le zone terremotate, i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per gli interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito,

 

Per gli edifici unifamiliari o le unità funzionalmente autonome, la detrazione è pari al 110% se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023 relativamente alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

La detrazione si riduce al 90 % per i lavori iniziati nel 2023 relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente.

 

Con l’art. 9 della legge “Aiuti quater” in esame si riconosce anche la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi della detrazione nei casi di cessione dei crediti d'imposta connessi al Superbonus, così aumentando la capienza fiscale del cessionario. Infatti, si potrà ripartire il credito residuo in 10 rate annuali, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura siano state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022. Inoltre, il numero delle cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio viene portato da due a tre, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.

Infine, si prevede che la SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano gli interventi, al fine di sopperire a carenze di liquidità.

 

 

Bonus “minori”

Per i bonus così detti “minori” non vi sono state particolari modifiche nel 2023.

Resta confermata la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con il limite di spesa a 96.000 euro, in luogo di 48.000 euro.

 

Per l’ecobonus così detto “ordinario” rimangono confermate le aliquote del 50-65-70 ovvero 75% a seconda degli interventi e il sisma bonus “ordinario” o acquisti nelle misure del 50-70-75-80 ovvero 85%.

Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricompresi nelle zone sismiche 1, 2 e 3, resta confermata la detrazione del 80 ovvero 85% purché finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato, così detto “bonus verde”, rimane la detrazione Irpef del 36%.

 

Obbligo di certificazione SOA

Un’altra novità scattata con il 2023 è l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA. E’ quanto prevede l’art. 10-bis del Decreto -legge 21/3/2022, n. 21, convertito dalla legge 20/5/2022, n.51 con cui si dispone che dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori, mentre l’obbligo del possesso della certificazione è previsto a partire dal 1° luglio 2023.

 

Bonus acqua potabile

Rimane confermato per il 2023 anche il “bonus verde”, cioè il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, di cui alla legge n. 178 del 2020.

Il bonus spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche e non superiore a 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

Bonus facciate

E' stato soppresso definitivamente e non si applicherà pertanto nell’anno in corso. Pertanto è possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.


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