Il provvedimento "Cura Italia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno, prevede una serie di norme di rilievo specifico per la cooperazione di abitanti, per fronteggiare le difficoltà legate all'emergenza epidemiologica.
Fondo di garanzia PMI (art.49)
La garanzia è concessa a titolo gratuito per 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020, con l’aumento a 5 milioni di euro per ogni impresa, anche in presenza di altre forme di garanzia, come quella ipotecaria, per operazioni di investimento immobiliare con durata minimo di 10 anni e di importo superiore a 500 mila euro.
Fondo di solidarietà mutui prima casa (art. 54)
Al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) che interviene nel caso il mutuatario richieda la sospensione delle rate - per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi - sono stati affidati altri 400 milioni di euro
Il Decreto "Cura Italia" attribuisce, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, la facoltà di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa, sempre fino ad un massimo di 18 mesi.
Per accedere al beneficio tali soggetti devono autocertificare di aver registrato un calo di fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 per effetto della chiusura o della restrizione dell’attività svolta in attuazione delle disposizioni dell’Autorità competente a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, anche a seguito del D.L. 2/3/2020, n. 9, con cui l’intervento del Fondo è stato esteso anche per le sospensioni dal lavoro o per le riduzioni dell’orario di lavoro per effetto del Coronavirus, occorrono ulteriori requisiti come segue:
a) Presentazione di domanda da parte di proprietario di immobile prima casa che sia titolare di mutuo di importo non superiore a 250 mila euro;
b) Mutuo in ammortamento da almeno un anno;
c) Ammissibilità anche in caso di ritardo per non oltre 90 giorni nel pagamento delle rate.
Con l’art. 54 si prevede che il Fondo intervenga su richiesta del mutuatario per pagare direttamente gli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Rimane a carico del mutuatario la differenza del 50% di tali interessi di cui dovrà farsi carico al termine della sospensione (mentre la norma originaria prevedeva l’accollo in capo al Fondo medesimo dell’intero ammontare).
In merito a quest'ultima restrizione nella concessione della misura del beneficio, Confcooperative Habitat, anche in virtù della dotazione complessiva del Fondo (elevata a 400 milioni di euro), evidenzia "la scarsa attenzione nei confronti dei soggetti più deboli, che avendo perso il lavoro o essendo in cassa integrazione o restrizioni orarie, si trovano già a far fronte a una situazione difficile".
Sospensione provvedimenti di sfratto (art. 103, comma 6)
Si stabilisce la sospensione, fino al 30 giugno 2020, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso abitativo. Naturalmente l’esecuzione di tali provvedimenti riprenderà il suo corso alla scadenza del periodo di sospensione.
Fondo morosità incolpevole
Purtroppo, il provvedimento in esame non prevede interventi in merito al Fondo per la morosità incolpevole, nonostante la sua dotazione di risorse sia piuttosto esigua, soltanto 46,1 Milioni di euro, e nonostante la grave crisi sanitaria in corso faccia immaginare un considerevole incremento delle richieste di accesso.
Per tali motivi Confcooperative Habitat con Alleanza Cooperative Italiane del Settore Abitanti ha proposto un emendamento al Decreto Legge con un incremento della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di ulteriori 50 milioni di euro, con un capitolo di spesa separato e aggiuntivo e un allargamento dei soggetti beneficiari, che includa le famiglie che sono in locazione in alloggi di housing sociale e di cooperative di abitanti a proprietà indivisa, che svolgono una funzione di welfare sussidiario rispetto all’accesso alla locazione. Una misura straordinaria a sostegno del pagamento del canone di locazione per nuclei famigliari a basso reddito e che hanno subito una perdita temporanea dello stesso.