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Decreto Semplificazioni: novità per l’edilizia abitativa

Decreto Semplificazioni: novità per l’edilizia abitativa

Cila, conformità urbanistica ed edilizia. Superbonus per barriere architettoniche e Onlus.


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E' entrato in vigore dal 1° giugno il decreto Semplificazioni, ovvero il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure”,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 129 del 31 maggio 2021.  Con esso entrano in vigore diverse novità. 

La norma di più diretto riferimento all’edilizia abitativa riguarda l’art. 33 recante le

misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana

.

 

 

Verifiche di conformità urbanistica ed edilizia

 

Vengono introdotte varie modifiche di semplificazione al fine del superamento delle criticità legate alle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia che fino a oggi hanno costituito il principale ostacolo per l’effettuazione degli interventi in materia di Superbonus al 110%. 

Nello specifico sono confermate le principali modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio relativo al superbonus 110%:  si prevede che tali interventi che fruiscono del Superbonus sono qualificati come “manutenzione straordinaria” e possono essere realizzati mediante la Comunicazione di inizio lavori asseverata, cioè la CILA. Fanno eccezione gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Nella stessa CILA non occorre attestare lo stato legittimo ed eseguire le modifiche di conformità urbanistica ed edilizia sia per gli edifici familiari sia per i condomìni, essendo sufficiente indicare gli estremi del titolo iniziale che ha consentito la costruzione dell’immobile o che lo abbia legittimato (come la sanatoria, il condono od altro). Nel caso di edificio realizzato prima del 1967 sarà sufficiente una dichiarazione attestante che esso è stato completato entro tale anno.

L’esistenza di eventuali difformità sull’edificio non costituisce quindi più un ostacolo per l’accesso al Superbonus e non determina neanche più la decadenza dal beneficio. Questa permane solo nei casi di mancata presentazione della CILA, interventi realizzati in difformità dalla CILA, mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio o della dichiarazione che l’immobile è anteriore al 1967, opere diverse da quelle segnalate nella CILA, asseverazioni non veritiere.

Nella stessa norma si precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile”, con ciò intendendosi che la presentazione della CILA non comporta nessun tipo di sanatoria per eventuali difformità pregresse.

 

 

Estensione del Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per le ONLUS

Il nuovo provvedimento del Governo amplia la possibilità di accedere alla maxi detrazione per tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche. D

al giorno di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, gli interventi in questione potranno dare diritto alla detrazione al 110 per cento anche se trainati da uno degli interventi previsti per il sismabonus, 

anche a favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, comunque a condizione che siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati.

 

 

Inoltre, il limite di spesa per le detrazioni fiscali è anche esteso alle ONLUS in possesso dei seguenti requisiti:

• Svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;

 

• I componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

 

• Siano in possesso di immobili appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 cioè strutture per uso collettivo come collegi, convitti, orfanotrofi, conventi, caserme, case di cura e ospedali con o senza fini di lucro. Tali immobili devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto ovvero in comodato d’uso gratuito. Viene precisato che per il comodato gratuito il beneficio è riconosciuto a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato in epoca anteriore a tale disposizione, cioè entro il 31 maggio 2021.

 


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