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Legge Bilancio 2022. Le norme per le cooperative di abitazione

Legge Bilancio 2022. Le norme per le cooperative di abitazione

Super bonus e bonus edilizi. Scadenze, conferme e principali norme di interesse per cooperative di abitanti previste nella Manovra finanziaria 2022


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Con l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2022 sono ufficiali le modifiche e le proroghe previste alle detrazioni fiscali del 110% e agli altri bonus edilizi

La Legge di Bilancio 2022, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale 31/12/2021, n. 310 è entrata in vigore il 1° gennaio rimodulando la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia . Il disegno di legge ha recepito diverse proposte del movimento cooperativo

In sintesi le principali norme di interesse per le Cooperative di abitanti nella Manovra finanziaria per il 2022:


Modifiche al Superbonus

Si dispone l’applicazione del Superbonus nella misura del 110% agli interventi effettuati dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, analogamente a quanto sancito per gli IACP. In particolare, l’estensione riguarda le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

È prevista inoltre un’estensione ulteriore fino al 31 dicembre 2023 ove siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Sulla base dei dati relativi agli interventi programmati dalle Cooperative a proprietà indivisa, si stima una ulteriore spesa per il 2022 di circa 37,5 milioni e di circa 62 milioni di euro per il 2023. 

Inoltre si introduce la proroga del Superbonus al 2025, ma con aliquote ridotte al 110% entro il 31 dicembre 2023, al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ai lavori eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Si è giunti a un compromesso consentendo alle case indipendenti di ottenere l’agevolazione per tutto il 2022 senza discriminanti riguardo alla residenza nell’abitazione e al reddito dei proprietari. Ai fini di semplificazione, si prevede che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, oltre che al Superbonus.

Sono state poi inserite nella Legge di bilancio 2022 le norme del decreto-legge (n. 157 del 2021, c.d. ) decreto “anti frodi”, con il quale si prevede, tra l’altro, che l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Viene poi precisato che sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità da parte dei tecnici abilitati, delle attestazioni e delle asseverazioni in base all’aliquota stabilita per le singole detrazioni fiscali. Particolari poteri sono attribuiti all’Agenzia delle entrate per prevenire violazioni e frodi e per il recupero di quanto indebitamente percepito.


Proroga Ecobonus

Il testo conferma la proroga delle scadenze collegate al superbonus 110 per cento. Fino al 31 dicembre 2024 si dispone la proroga delle detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. In particolare per queste ultime la misura è di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale IRPEF e IRES nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus). 

I lavori riguardano nello specifico: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari. Inoltre, si dispone la proroga 31 dicembre 2024 per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (valore massimo della detrazione di 100.000 euro), la detrazione nella misura del 50% per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro).


Proroga Bonus Facciate

Confermato per tutto il 2022 del cosiddetto “Bonus facciate”, per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici,  ma con aliquota ridotta dal 90 al 60% per le spese documentate relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Si rammenta che la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, mentre la zona B include le parti del territorio  totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Tale agevolazione può essere utilizzata da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.


Proroga Bonus Verde

Con il comma 38 dell’art. 1, viene prorogata fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e pertanto entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Come noto, la misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 e dispone che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione Irpef del 36% sono:
• la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:
• le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
• le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.


Accesso alla prima casa da parte dei giovani

Sono stati prorogati al 31 dicembre 2022 i termini per le domande relative ai benefici fiscali e finanziari a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa di abitazione. L’agevolazione fiscale si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis (cioè dal 26 maggio 2021) e ora fino al 31 dicembre 2022.

Nello specifico, è accordata l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di prime case non di lusso, effettuati da giovani che non abbiano compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Se l’acquisto è soggetto ad IVA, viene riconosciuto all’acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta. Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall’IRPEF dovuta. Viene, inoltre, previsto che finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo “prima casa” non di lusso sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata nello 0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento.

Accesso alla locazione da parte dei giovani

A giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti spetta per i primi 4 anni della durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro, o pari al 20% dell’importo del canone locativo comunque entro il limite massimo di 2.000 euro. Il beneficio viene concesso ai giovani con un reddito complessivo Irpef non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, per un’intera unità immobiliare o anche una porzione di essa, da adibire a propria residenza.

Progetti di cohousing per persone anziane

Con i commi 678, 679 e 680, ai fini del miglioramento della qualità della vita delle persone che abbiano superato i 65 anni di età, viene istituito un Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno con 5 milioni di euro per il 2022, per la concessione da parte dei Comuni di agevolazioni per progetti di coabitazione con scelta libera e volontaria, i quali devono garantire idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e quello per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni.
Le Cooperative di abitanti, che hanno maturato diverse esperienze nel segmento del “senior housing”, possono essere così coinvolte in tali progetti. 

Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche

Introdotta una nuova detrazione fiscale Irpef per gli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti relativamente alle spese documentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quest’anno.

Tale detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo nella misura del 75% delle spese sostenute, su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La medesima detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

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